LEGGE TRASPARENZA

Pubblicazione sul sito internet entro il 30 giugno di ogni anno: rientrano nei contributi da “pubblicare” anche le somme derivanti dal 5 per mille.

La Legge 4 agosto 2017, n. 124, in particolare ai commi da 125 a 129, modificata nella formulazione attuale dal Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (“Decreto Crescita” convertito L. 28/06/ 2019 n. 58) ha disposto in modo permanente alcuni obblighi di trasparenza riguardanti i contributi pubblici ricevuti (anche) dagli Enti non profit.

La normativa vigente stabilisce che le Associazioni, le Onlus e le Fondazioni sono tenute a pubblicare nei propri siti internet o portali digitali le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, (pari o superiori a 10.000 euro) ma privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria.

I soggetti erogatori considerati dalla normativa sono: pubbliche amministrazioni; società controllate da PA; società in partecipazione pubblica; associazioni, fondazioni o enti di diritto privato con bilancio superiore a cinquecentomila euro (ai sensi dell’art. 2 bis D.lgs. 33/2017).

Il termine per l’adempimento è stato fissato al 30 giugno di ogni anno e concerne gli importi incassati nel corso dell’anno precedente.

Rientrano nei contributi ricevuti da “pubblicare” anche le somme derivanti dal 5 per mille.

Alla luce di ciò, riepilogando, gli ETS (Associazioni, Onlus, Fondazioni) che nel 2020 hanno ricevuto contributi da Enti pubblici pari o superiori a 10 mila euro, comprese le somme derivanti dal 5 per mille, sono obbligate a darne pubblicità sul proprio sito web istituzionale entro il 30 giugno 2021.

COME DARNE PUBBLICAZIONE

Le organizzazioni devono pubblicare le informazioni sui propri siti internet. In mancanza del sito dedicato, possono pubblicare sulla propria pagina Facebook o sulla pagina internet della rete associativa alla quale aderiscono. Solo le imprese, e le cooperative sociali, devono pubblicare le informazioni nella nota integrativa del bilancio di esercizio.

SANZIONI

L’inosservanza di questi obblighi, dal 2020, comporta una sanzione pari all’1% delle somme incassate (con un importo minimo di 2.000 euro), oltre all’obbligo di provvedere alla pubblicazione delle informazioni omesse.

Dopo 90 giorni dal termine indicato (30 giugno), qualora non si sia provveduto alla pubblicazione delle informazioni richieste, la sanzione applicata prevede la restituzione integrale delle somme ricevute.